cielo chiama terra!

Area dedicata alla discussione di argomenti di aviazione legati alle operazioni di volo. Collaborano: Aurum (Comandante MD-80 Alitalia); Davymax (Comandante B737); Airbusfamilydriver (Primo Ufficiale A320 Family); Tiennetti (Comandante A320 Family); Flyingbrandon (Primo Ufficiale A320 Family); Tartan (Aircraft Performance Supervisor); Ayrton (Comandante B747-400 - Ground Instructor); mermaid (Agente di Rampa AUA)

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aurum
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cielo chiama terra!

Messaggio da aurum »

Un sito interessante per ascoltare le comunicazioni ATC
Gubernator superfluus

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Giulio88
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Messaggio da Giulio88 »

già lo conoscevo..grazie comunque...
ps: che figata!!
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Riemann
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Messaggio da Riemann »

Grazie! :)
Olly

Messaggio da Olly »

Non lo conoscevo,e te sono grata per averlo segnalato,
grazie mille!!
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Andre
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Re: cielo chiama terra!

Messaggio da Andre »

aurum ha scritto:Un sito interessante per ascoltare le comunicazioni ATC
Lo avevo segnalato anch'io in quattro chiacchiere tra amici.. :wink:
Andrea

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AlphaSierra
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Messaggio da AlphaSierra »

incredibile lo streaming da zurigo in stereo, con 2 freq differenti sul canale destro e su quello sinistro! :D:D:D
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Andre
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Messaggio da Andre »

Andrea

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Gozer

Messaggio da Gozer »

Avemo capito, Andre'.
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Messaggio da Andre »

Gozer ha scritto:Avemo capito, Andre'.
:lol:

Bisogna portare le prove no? 8)
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strikeagle83
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Messaggio da strikeagle83 »

ma non ci sta un modo per ascoltare quelle italiane?
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Messaggio da JT8D »

strikeagle83 ha scritto:ma non ci sta un modo per ascoltare quelle italiane?
Purtroppo nel nostro paese non si può fare.

Paolo
"La corsa di decollo è una metamorfosi, ecco una quantità di metallo che si trasforma in aeroplano per mezzo dell'aria. Ogni corsa di decollo è la nascita di un aeroplano" (Staccando l'ombra da terra - D. Del Giudice)

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Michele
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Messaggio da Michele »

JT8D ha scritto:
strikeagle83 ha scritto:ma non ci sta un modo per ascoltare quelle italiane?
Purtroppo nel nostro paese non si può fare.

Paolo
Mistero della fede. :D
RMKS////
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I-BICIO
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Messaggio da I-BICIO »

JT8D ha scritto:
strikeagle83 ha scritto:ma non ci sta un modo per ascoltare quelle italiane?
Purtroppo nel nostro paese non si può fare.

Paolo
Strano...e dire che gli Stati Uniti di batoste con il terrorismo ne hanno prese rispetto a noi...

Per quale arcano motivo in Italia non è permesso?

Bah!
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pastorized
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Messaggio da pastorized »

I-BICIO ha scritto: Per quale arcano motivo in Italia non è permesso?
A dire il vero fino ad ora non è stato dimostrato nemmeno il contrario. Non c'è nessuna normativa che con certezza dica che è vietato, ma allo stesso modo niente afferma che si possa fare.
Fattostà che se alzo la testa troppo bruscamente vado a sbattere contro un metro e dieci di profilato in alluminio alimentato al centro, chi sa quel minimo faccia quei due calcoletti e capirà...

Mi permetto di quotare qualche riga da un newsgroup (potrei tentare di riesumare il link, ma non credo che un messaggio un po' più lungo del solito possa dare fastidio).
Ogg: R: [radioscanner_italia] normativa

--- In radioscanner_italia@yahoogroups.com, L***i M*******o
<l> ha scritto:
>
> >salve ragazzi ho un scanner in macchina e tre a casa di varie
> >marche...ma il problema e un'altro...qualcuno ha normative
sentenze o
> >qualsiasi altra cosa dove si dice che ascoltare le frequenze di
> >polizia, carabinieri, ecc. è legale? Ovviamente solo ascoltare
non
> >divulgare....
>
>
> Nooo, assolutamente. Lo sai perfettamente che questo
> non è possibile, non ci sono sentenze che autorizzino l'ascolto.
Al
> massimo ci sono state sentenze che pur essendo in possesso di
scanner e
> con frequenze riservate, se non si è sorpresi all'ascolto, non è
detto
> che i sia compiuto "il reato" di ascolto di frequenze non
autorizzate.
> E' un pò contorto il discorso ma spero di essermi spiegato.
> Inoltre,
> ricordo che l'ascolto è consentito solo sulle frequenze e gamme
> riservate alle broadcasting e radioamatori ma in possesso di
licenza di
> ascolto (SWL).
> Ciao.
>
Grazie per la risposta ma devo controbbattere su due aspetti il
primo: SWL è stato abrogato con decreto legislativo n. 259 del
1/8/2003 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 214 del 15/9/2003 e
allo stato attuale per il solo ascolto non serve nessun tipo di
autorizzazione.

per quanto riguarda sentenze e pareri ti riporto quello che ho in
mio possesso sperando che altri utenti abbiano altro materiale.
Sai com'è più c'è nè e più siamo tranquilli, sempre se si ascolta
senza nessun ulteriore scopo.

Il 617 punisce chi con fraudolenza, ovvero in modo ingannevole o
truffaldino, ascolta, interrompe o impedisce con mezzi illeciti
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra privati
o comunque a lui non dirette. E' il caso di chi intercetta una
telefonata, fatta da posto fisso o da cellulare, o riesce a leggere
il testo di un telegramma durante la sua trasmissione. Entrambe
queste forme di comunicazione interpersonale sono assolutamente
riservate ed ogni violazione è penalmente sanzionata. Gli scanner,
anche manipolati, sono inidonei a tali fini. Dal dibattimento non è
emersa alcuna prova che gli imputati abbiano commesso, anche solo
con il pensiero, uno dei reati contemplati dall'art. 617. Mai si
sono inseriti, con o senza fraudolenza, in comunicazioni private.
Ne consegue che il capo di imputazione è infondato.
Il 617 bis ripropone il medesimo reato, ma sul fronte prodromo
dell'istallazione di apparecchiature idonee a consumarlo. Non
essendo stato commesso il reato di fraudolento ascolto, interruzione
o impedimento di telefonate o di telegrammi privati ne deriva
l'inesistenza e il non uso di tale tipo di apparecchiatura. Anche
questo capo di imputazione è, di conseguenza, infondato.
Ed eccoci al 623 bis, articolo omnibus che, partendo sempre
dall'essenziale principio della fraudolenza attrae alla sanzione
penale l'ascolto, l'interruzione e l'impedimento di qualunque altra
trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati sempre e
solo in ambito strettamente privato. E' questo l' articolo
generalista che sembra tutto comprendere e nulla escludere sul
quale poggia l`impianto accusatorio. Ma è sufficiente esaminare la
sua origine per giungere alla conclusione opposta.
L'articolo 623 bis nel testo vigente all'epoca dei fatti è stato
introdotto dalla legge 23 dicembre 1993 n. 547 che ha integrato e
modificato le norme del codice penale in tema di criminalità
informatica. Si tratta di una legge ad hoc che tende a reprimere il
sabotaggio, lo spionaggio e la pirateria informatica attraendo al
concetto classico di " corrispondenza riservata " oltre quella
epistolare, telegrafica e telefonica anche quella informatica o
telematica che ha linee di comunicazione a distanza tutte sue. Ai
sistemi informatici in senso lato la 547/93 garantisce una
innovativa protezione penale e ne sancisce l' inviolabilità alla
pari del domicilio e dei segreti personali.
E' essenziale tenere sempre presente il concetto di " segreto
personale ". Intendo dire che come una lettera chiusa, un
telegramma, una telefonata non possono essere violati da una persona
diversa dal mittente o dal destinatario, così dal 1993 anche
un'email o un sistema informatico o telematico ( sito internet,
banca dati ) non possono essere violati da estranei perché assurti
dal legislatore a entità meritevole di integrale protezione
esattamente come per il domicilio privato o la corrispondenza
privata.
Che cosa c'entra tutto questo con l'ascolto di comunicazioni su onda
radio che, per scelta dei comunicatori e per modalità di diffusione,
sono alla portata dell'orecchio di chiunque? Come è possibile
assimilare giuridicamente a comunicazioni strettamente private,
quindi protette, siano esse inviate per lettera, telegramma,
telefonata o e.mail quelle diffuse via etere a mezzo di onde
elettriche che, per loro natura, possono essere ascoltate in chiaro
da chiunque semplicemente ruotando la manopola della frequenza di un
apparecchio ricevente che pesa 300 grammi, ha le dimensioni di un
cellulare, si vende in un negozio e la cui prova di acquisto è
costituita da uno scontrino fiscale?
Infatti non lo è. Nel testo previgente il 1993 l'art. 623 bis
escludeva dalla riservatezza delle comunicazioni penalmente
sanzionate quelle non effettuate su filo o ad onde guidate. E le
comunicazioni tra centrale operativa e radiomobili non avvengono su
filo o ad onde guidate, ma mediante onde elettriche che si propagano
nello spazio in senso onnidirezionale.
Non è un giuoco di parole. Le prime sono riservate le seconde no.
Per esserlo le si dovrebbe criptare come si fa con un canale
televisivo a pagamento. Se questo non avviene – essendo facile e
possibile - è perché gli interlocutori in primo luogo per loro
scelta e poi per assenza di disposizione imperativa contraria non
ritengono la loro conversazione meritevole di riservatezza.
Né giova rilevare che il testo dell'art. 623 bis così come novellato
dalla legge 547 del 1993 ha eliminato la discriminazione tra
comunicazioni su filo o onde guidate e le altre. Tale soppressione è
la trascinata e inevitabile conseguenza dell'avere voluto il
legislatore attrarre alla tutela penale del segreto anche le
innovative forme di comunicazione informatiche e telematiche che
viaggiano via cavo o via radio, ma pur sempre tra soggetti
preventivamente individuati mediante chiavi di accesso riservate e
personali. Esempio lapalissiano è l'email che altro non è che una
lettera in busta chiusa inviata via cavo telefonico. Infatti si
chiama posta elettronica.
La sezione quarta e quinta del libro secondo del Codice penale,
all'interno delle quali sono collocati i capi di imputazione,
tutelano il diritto del privato cittadino a quella che oggi con
neologismo definiamo privacy. Nulla a che vedere con le
comunicazioni di servizio via radio tra forze dell'ordine o tra
altri corpi di pubblico intervento quali i vigili del fuoco, il 118
o similari.
E' la Cassazione penale che lo afferma in varie sentenze conformi
riferite proprio alle comunicazioni di servizio tra Centrale
operative e radiomobili. Ne cito solo due: la n. 2046
dell'11.7.1983, sezione V e la 5022 del 30.5.1984 sezione I. Sono i
precedenti che il Gup De Vincenzi nel decidere il rinvio a giudizio
dei tre giornalisti per assenza di giurisprudenza o ha ignorato
oppure ha ritenuto irrilevanti e superate. Ma il Gup ha ignorato
anche la recentissima sentenza del 24 settembre 2003 delle sezioni
unite della Cassazione penale che offre spunti di assoluto rilievo
in tema di fraudolenta intercettazione di comunicazioni
interprivate, distinguendole in punto di diritto da quelle
effettuate mediante "onde radio liberamente captabili".
Ma c'è di meglio e di più. Dal coacervo normativo introdotto in tema
di libera circolazione delle apparecchiature radio in Europa dal Dpr
27.1.2000 n.64 e dal successivo Dpr 5.10.2001 n.447 si evince la
piena e incondizionata facoltà di ascolto sulle frequenze radio
liberamente captabili che gli assegnatario non abbiano ritenuto di
criptare. Trattasi di norma civile priva di sanzione penale
bellamente ignorata il giorno della perquisizione che avvenne il 1
agosto 2002 in data successiva ad entrambi i provvedimenti. C'è
persino una circolare erga omnes dell'ingegner A. Micciarelli,
direttore generale del settore Concessioni ed Autorizzazioni del
Ministero delle Comunicazioni che riafferma la libertà di ascolta e
l'affranca da qualunque sanzione penale. Pure questa ingnota?
Ma allora – e concludo – si possono ascoltare liberamente le
comunicazione dei carabinieri, della polizia, della guardia di
finanza, del corpo forestale dello stato, dei vigili del fuoco,
della protezione civile? La risposta è affermativa se le parti
interessate non hanno valutato opportuno criptarle.
E non rileva che le frequenze in uso a questi Corpi siano in gergo
definite "riservate". L'uso è riservato, l'ascolto in chiaro è
libero. Quello che conta è che questo ascolto – che ricordo ancora
una volta avviene con metodi naturali e non fraudolenti – non sia
finalizzato a propalarne il contenuto o a usarlo indebitamente
qualunque ne sia il fine. Significa che se pubblichiamo su
Merateonline i dialoghi dei carabinieri o li usiamo, in parte, per
confezionare barzellette commettiamo un reato. Ma questa ipotesi di
reato non è ricompresa tra i capi di imputazione per i quali sono
sul banco degli imputati Brambilla, Alfano e De Salvo. La ipotizza,
invece, l'articolo 18 del regio decreto 8 febbraio 1923 numero 1067,
estraneo al processo, che attiene i segreti militari in tempo di
guerra, ovvero la lotta allo spionaggio a favore del nemico. Il re
non voleva che la corrispondenza radiotelefonica tra le forze armate
reali, una volta intercettata, venisse diffusa o usata.


IL CASO SCANNER
SULLA STAMPA NAZIONALE


AGI

USARONO SCANNER, ASSOLTI TRE GIORNALISTI LECCHESI
(AGI) - Lecco, 9 nov. - Usare uno "scanner" per l'ascolto in chiaro
delle conversazioni delle Forze dell'ordine non costituisce reato.
In sintesi la sentenza emessa oggi alle 12.30 dal Tribunale di lecco
che ha assolto tre giornalisti lecchesi finiti a processo per essere
intervenuti sul luogo di una operazione dei carabinieri di Merate
dopo aver ascoltato le conversazioni attraverso una ricetrasmittente
in libera vendita nei negozi. Sotto inchiesta erano finiti il
direttore del quotidiano telematico "Merateonline", Claudio
Brambilla, e i giornalisti Daniele De Salvo e Fabrizio Alfano.
Secondo il Tribunale di lecco il "fatto non costituisce reato". Una
sentenza molto attesa nel mondo del giornalismo italiano perche'
costituira' un importante precedente. La camera di consiglio e'
durata circa un'ora. Difesi dall'avvocato Antonio Di Pietro (Ex Pm
di mani Pulite) e da maria Grazia Corti di lecco, erano accusati
dalla Procura di Lecco di aver violato gli articoli 617, 617 bis e
623 bis del codice penale. La vicenda aveva preso l'avvio dalla
perquisizione della redazione avvenuta il 1 agosto 2002 e richiesta
dall'allora capitano dei carabinieri Domenico di Stravola e concessa
dal Sostituto di turno Valeria Bove, ora in forza ad altra Procura.
La perquisizione, ad opera di sette militari, era stata preceduta
dal fermo dei giornalisti De Salvo e Alfano a Merate al culmine di
quella che il dibattimento in aula "ha dimostrato essere stata una
vera e propria trappola realizzata ad arte", come la definisce
Brambilla. Il Pubblico Ministero, Paolo Del Grosso, pur avendo
ribadito l'esistenza del reato ai sensi dell'art. 623 bis ha dato la
sensazione di non esserne del tutto convinto quando ha chiesto al
Giudice di valutare l'eventuale riqualificazione del capo di
imputazione originario sostituendolo o affiancandolo con l'ipotesi
delittuosa di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 8 febbraio 1923
n.1067, Del Grosso ha concluso la sua requisitoria chiedendo la
condanna di Brambilla e De Salvo a 1 anno e tre mesi e di Alfano a
sei mesi. In subordine, ai sensi del RD del 1923 i primi due a otto
mesi e Alfano a sei. I difensori hanno parlato per un'ora e mezza
per chiedere l'assoluzione dei loro assistiti. Sul fronte del
diritto i legali hanno prospettato con esempio di controvertibile
chiarezza la differenza che il codice pone tra la tutela del segreto
delle comunicazioni private interpersonali per loro natura
inaccessibili, se non con la violenza di un comportamento
fraudolento, e il libero ascolto di comunicazioni diffuse via radio
in chiaro, ovvero non protette perche' non valutate meritevole di
riservatezza. Antonio Di Pietro ha rimarcato che la sentenza,
qualunque ne fosse stato il contenuto, avrebbe costituito
giurisprudenza perche' interessa tutto il mondo del giornalismo
italiano. Maria Grazia Corti ha citato e chiesto l'inserimento nel
fascicolo di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea in tema
di diritto di riservatezza alle fonti di informazioni e di divieto
di perquisizione delle redazioni dei giornali. "La pronuncia di
assoluzione, avvenuta con la formula piena – ribadisce Claudio
Brambilla – rende giustizia ai colleghi del loro comportamento. E'
motivo di orgoglio per tutta la redazione vedere riconosciuta la
trasparenza del lavoro svolto e la legittimita' degli strumenti di
lavoro. Gli scanner ci saranno restituiti in men che non si dica.
Chi non ha mai cessato di usarli, a Merate come altrove, continui a
farlo senza timore alcuno". A favore degli imputati era intervenuto
anche il presidente dell'Ordine dei Giornalisti ricordando che "da
decenni nelle redazioni dove si segue la cronaca nera si usano gli
scanner".

MILANO.REPUBBLICA.IT

Lecco, 17:38
SCANNER PER ASCOLTARE FORZE DELL`ORDINE, ASSOLTI GIORNALISTI
Assoluzione piena per tre giornalisti della testata internet
Merateonline finiti sotto accusa per aver utilizzato delle radio in
grado di ricevere le conversazioni delle forze dell`ordine. Il
direttore responsabile della testata, Claudio Brambilla e i
giornalisti Daniele De Salvo e Fabrizio Alfano, difesi dagli
avvocati Antonio Di Pietro e Mariagrazia Corti, sono stati
prosciolti in quanto il fatto non costituisce reato. La difesa alla
fine ha visto riconosciuta la propria tesi in base alla quale le
apparecchiature non erano state modificate e non erano in grado di
ricevere o intercettare comunicazioni criptate, ma solo quelle non
protette.

ANSA

SCANNER PER ASCOLTARE FORZE ORDINE, ASSOLTI GIORNALISTI
(ANSA) - LECCO, 9 NOV Assoluzione con formula piena per i tre
giornalisti della testata internet Merateonline finiti sotto accusa
per aver utilizzato delle radio in grado di ricevere il segnale
delle conversazioni delle forze dell`ordine. Il direttore
responsabile della testata, Claudio Brambilla e i giornalisti
Daniele De Salvo e Fabrizio Alfano, difesi dagli avvocati Antonio Di
Pietro e Mariagrazia Corti, sono stati prosciolti in quanto il fatto
non costituisce reato. La pubblica accusa sostenuta dal pm Paolo Del
Grosso aveva chiesto la condanna di Brambilla e De Salvo a un anno e
tre mesi e di Alfano a sei mesi. La difesa alla fine ha visto
riconosciuta la propria tesi in base alla quale le apparecchiature
non erano state modificate e non erano in grado di ricevere o
intercettare comunicazioni criptate, ma solo quelle non protette.
Nel dare lettura della sentenza, il giudice monocratico Maria
Cristina Sarli inoltre ha disposto il dissequestro delle
apparecchiature. I fatti contestati risalivano all`estate 2002 e si
riferivano a un`operazione compiuta dai Carabinieri di Merate.
(ANSA).


Alcuni passaggi del testo della sentenza emessa il 24 settembre 2003
dalle sezioni unite della Cassazione Penale (Presidente Marvulli,
relatore Milo, Pubblico Ministero Palombarini in tema di limiti di
ammissibilità di intercettazione di conversazioni e comunicazioni,
paiono ricalcare il caso scanner che vede sul banco degli imputati
tre giornalisti di Merateonline.
Vero è che l'estrapolazione di alcuni brani di un testo complesso
qual è una sentenza di Cassazione penale può indurre a conclusioni
sbagliate, ma ugualmente valutiamo interessante riproporre alcune
considerazioni che i supremi giudici espongono in merito al concetto
giuridico da attribuire alla parola " intercettazione".
Affermano i giudici: "……omissis….. il codice non offre una
definizione dell'intercettazione, ma dal complesso
normativo………..omissis………….si evince che l'intercettazione "rituale"
consiste nell'apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di
una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più
persone da parte di altri soggetti estranei al colloquio".
Proseguono i giudici: "……omissis………l'intercettazione di
comunicazione interprivate richiede quindi, perché sia qualificata
tale, una serie di requisiti:
a) i soggetti devono comunicare tra loro con preciso intendo di
escludere estranei dal contenuto della comunicazione e secondo
modalità tali da tenere quest'ultima segreta: una espressione del
pensiero che, pur rivolta a un soggetto determinato, venga
effettuata in modo poco discreto si da renderla percepibile a terzi
( ad esempio, parlando ad alta voce in pubblico o servendosi di onde
radio liberamente captabili) non integra il concetto
di "corrispondenza" o di "comunicazione" bensì quello
di "manifestazione" con l'effetto che si rimane al di fuori del
fenomeno in esame e viene in considerazione l'art. 21 e non l'art.
15 della Costituzione.
b) è necessario l'uso di strumenti tecnici di percezione
elettromeccanici o elettronici particolarmente invasivi ed
insidiosi, idonei a superare le cautele elementari che dovrebbero
garantire la libertà e segretezza del colloquio.
c) l'assoluta estraneità al colloquio del soggetto captante che, in
modo clandestino, consenta la violazione della segretezza della
conversazione".

AF

PS: l'art. 15 della Costituzione afferma che "la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili".
L'art.21 della Costituzione afferma che "Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure".
Secondo i giudici della Corte di Cassazione penale a sezioni unite
l'ascolto in chiaro di espressioni verbali diffuse mediante onde
radio liberamente captabili non rientra nel concetto di
comunicazione riservata, ma in quello di manifestazione del pensiero
liberamente espresso e altrettamento liberamente acquisibile.


MERATEONLINE ASSOLTA CON FORMULA PIENA
GLI SCANNER DISSEQUESTRATI E RESTITUITI
ASCOLTO LIBERO DELLE COMUNICAZIONI RADIO

La sentenza pronunciata alle 12.30 dal giudice Maria Cristina Sarli.
Il Pubblico Ministero Del Grosso aveva chiesto la condanna per
Brambilla e De Salvo
a un anno e tre mesi e a sei mesi per Alfano

"In nome del popolo italiano, visti i capi di imputazione, questo
tribunale assolve Claudio Brambilla, Daniele De Salvo e Fabrizio
Alfano perché il fatto non costituisce reato. Dispone il termine di
trenta giorni per il dissequestro e la restituzione delle
apparecchiature". La sentenza è stata pronunciata alle 12.30 in
punto, a distanza di un'ora esatta dalla conclusione del processo
penale che ha visto sul banco degli imputati il direttore
responsabile di Merateoline Claudio Brambilla e i giornalisti
Daniele De Salvo e Fabrizio Alfano, accusati di avere violato gli
articoli 617, 617 bis e 623 bis del codice penale per avere
ascoltato le comunicazioni radiotelefoniche intercorse in chiaro tra
la centrale dei carabinieri di Merate e le radiomobili.
La vicenda aveva preso l'avvio dalla perquisizione della redazione
avvenuta il 1 agosto 2002 e richiesta dall'allora capitano dei CC
Domenico di Stravola alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco e immediatamente concessa dal sostituto di turno
Valeria Bove, sulla base di un capo di imputazione corretto tre
giorni dopo perchè improprio. La perquisizione della redazione ad
opera di sette militari era stata preceduta dal fermo dei colleghi
De Salvo e Alfano in via della Ca' Rossa al culmine di quella che il
dibattimento in aula ha dimostrato essere stata una vera e propria
trappola realizzata ad arte.
L'udienza iniziata alle 9.20 ha visto l'escussione di Gianpiero
Allievi, titolare della Esse 3 di Dolzago, il perito incaricato di
verificare e descrivere le caratteristiche degli scanner sequestrati
al giornalisti. Dalle domande rivolte dal Pm Paolo Del Grosso e
dagli avvocati della difesa Maria Grazia Corti e Antonio Di Pietro è
emerso che gli apparecchi non risultavano in alcun modo manipolati e
che per configurazione originaria erano predisposti per l'ascolto in
chiaro delle comunicazioni radio. A precisa domanda il perito ha
confermato l'impossibilità di decriptare eventuali messaggi in
codice. Poi la parola è passata al Pubblico Ministero il quale, pur
avendo ribadito a suo giudizio l'esistenza del reato ai sensi
dell'art. 623 bis ha dato la sensazione di non esserne del tutto
convinto quando ha chiesto al giudice di valutare l'eventuale
riqualificazione del capo di imputazione originario sostituendolo o
affiancandolo con l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 18 del
Regio Decreto 8 febbraio 1923 n.1067, forse sottovalutando che
un'ipotesi delittuosa esclude l'altra proprio perchè riflettente
fattispecie diverse da quelle per le quali era stato disposto il
rinvio a giudizio dei tre giornalisti.
Paolo Del Grosso ha concluso la sua arringa chiedendo la condanna di
Brambilla e De Salvo a 1 anno e tre mesi e di Alfano a sei mesi. In
subordine, ai sensi del RD del 1923 i primi due a otto mesi e Alfano
a sei.
Del Collegio di Difesa il primo a prendere la parola è stato Antonio
di Pietro cui ha fatto seguito Maria Grazia Corti. Complessivamente
novanta minuti di arringa con la quale i due legali hanno affrontato
e dipanato ogni aspetto di diritto e di merito del caso e smontato
le argomentazioni dell'accusa. I due legali, ciascuno partendo da
presupposti diversi e complementari, hanno avuto parole durissime
nei confronti di due appartenenti all'arma dei carabinieri, il
capitano Domenico Di Stravola e il maresciallo Fabrizio Antonelli –
oggi non più in forza al Comando di Merate e nei confronti dei quali
risulterebbero in corso procedimenti disciplinari – definendo il
loro comportamento nella sostanza indegno del nome e della storia
dell'Arma. Sul fronte del diritto i legali hanno prospettato con
esempio di incontrovertibile chiarezza la differenza che il codice
pone tra la tutela del segreto delle comunicazioni private
interpersonali per loro natura inaccessibili se non con la violenza
di un comportamento fraudolento e il libero ascolto di comunicazioni
diffuse via radio in chiaro, ovvero non protette perché non valutate
meritevole di riservatezza.
Il giudice ha ascoltato con molta attenzione gli interventi di Pm e
difesa. Antonio Di Pietro ha rimarcato che la sentenza, qualunque ne
fosse stato il contenuto, avrebbe costituito giurisprudenza perché
interessante tutto il mondo del giornalismo italiano. Maria Grazia
Corti ha citato e chiesto l'inserimento nel fascicolo di una
pronuncia della Corte di Giustizia Europea in tema di diritto di
riservatezza alle fonti di informazioni e di divieto di
perquisizione delle redazioni dei giornali.
La pronuncia di assoluzione avvenuta con la formula piena rende
giustizia ai colleghi del loro comportamento. E' motivo di orgoglio
per tutta la redazione vedere riconosciuta la trasparenza del lavoro
svolto e la legittimità degli strumenti di lavoro. Gli scanner ci
saranno restituiti in men che non si dica. Chi non ha mai cessato di
usarli, a Merate come altrove, continui a farlo senza timore alcuno.
Le motivazioni della sentenza che saranno depositate a breve sono
certo che saranno circostanziate ed esaustive. Voglio sperare che il
Pm valuti opportuno rinunciare all' appello. Non vi sono motivi di
ordine pubblico che inducono al contrario. Per noi la sgradevole e
per molti aspetti penosa vicenda, finisce qui. Chi l'ha voluta è
approdato ad altri lidi. Chi l'ha subita oggi, senza enfasi, incassa
il riconoscimento del proprio corretto agire. Finiamola qui. Il
Tribunale si è pronunciato. Assolti con formula piena. Sigilliamolo
per sempre questo nauseante Vaso di Pandora.


Lecco: il giudice Sarli in
partenza per il foro di Parma


Dopo il gip Davide De Giorgio, trasferitosi a Monza per occuparsi
anche di cause civili, a lasciare il foro di Lecco potrebbe essere
il giudice Maria Cristina Sarli. In molti a palazzo di giustizia
danno ormai per certo il suo trasferimento a Parma e, se così fosse,
il Tribunale lecchese verrebbe certamente a subire un altro duro
colpo visto che è ancora assente per maternità anche il magistrato
Manuela Rossi. A rafforzare le fila, per il momento, è giunta la
dottoressa Laura Dominicis mentre si spera che arrivi qualcuno anche
a sostituire il Gip De Giorgio le cui incombenze sono ora svolte
solamente dal dottor De Vincenzi. Titolare di importanti processi,
il giudice Maria Cristina Sarli ha presieduto anche il caso Scanner,
assolvendo con formula piena, il 9 novembre 2004, Merateonline,
nella fattispecie Claudio Brambilla, Daniele De Salvo e Fabrizio
Alfano, per non avere violato gli articoli 617, 617 bis e 623 bis
del codice penale relativi all'ascolto delle comunicazioni
radiotelefoniche in chiaro tra le forze dell'ordine.
Questo, seppur riguardante le frequenze delle forze dell'ordine, può essere esteso anche alla 108-137 Mc ...ovvio, a proprio rischio e pericolo.
Ricordo comunque che ci saranno quei 3-4 topic già scritti sull'argomento...

Ciao
Alberto
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