grazie aspetto vostre risposteee

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No, non serve, per ascoltare e basta no. A meno che tu non voglia spedire rapporti d'ascolto e simili (i radiofari della marina in genere rispondevano con i QSL, non so se l'ENAV faccia altrettanto). In quel caso ti serve l'SWL per ottenere un nominativo.Daniele90 ha scritto:ok,un'altra doanda inirente all'argomento: per possedere uno di questi scanner radio è necessario pagare qualche tassa o fare qualche domanda ?
Le nuove leggi dovrebbero permetterti di portare ricevitori multibanda anche fuori dal domicilio e quindi ovunque...I-BICIO ha scritto:Domanda: è permesso portarsi appresso il ricevitore multibanda?
In caso di controlli delle forze dell'ordine, soprattutto se sei nei pressi di un aeroporto, può portare a qualche rogna?
Grazie!
Non più, mi risulta... purtoppo al momento non riesco a fare le dovute citazioni.giovanni87 ha scritto:per quanto ne so io lo scanner non può esser portato fuori domicilio ma l attività di radioascolto va fatto esclusivamente a casa
Per "è in questo campo" intendi?giovanni87 ha scritto:ti dico questo perchè due o tre settimane fa ho chiesto a chi è in questo campo e m ha detto questo
Se è pignolo al punto tale da basarsi su ciò che è scritto nero su bianco (CP e sentenze in materia) lasciando da parte personali interpretazioni, continui a girare col ricevitore tranquillamente. Purtroppo non è sempre così.giovanni87 ha scritto:non sai chi ti può capitare ad un controllo metti che ti pesca un pignolone.....
Difatti. Trasmetti dove non puoi e per di più interrompendo un servizio.Luigi30° ha scritto:pensate voi se vi inserite su una frequenza di una torre di controllo e tenete il PTT sempre premuto occupando la banda, il caos più totale...
State molto attenti, si rischiano sanzioni PENALI.
Codice: Seleziona tutto
[i]Art. 617[/i] Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
[i]
Art. 617bis[/i] Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge (c.p.p.266-268.; 226 disp. coord. c.p.p.) , installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni (623 bis). La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell`esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222 ).
[i]Art.623bis[/i] Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
Per il possesso di un ricevitore non serve nessuna licenza. La vecchia dichiarazione di stazione di radioascolto (valevole soltanto per radiodiffusione-radioamatori-radiodeterminazione) ormai serve "soltanto" (mica poco) ad ottenere un nominativo ufficiale per inviare i rapporti di ascolto (QSL), non è più obbligatoria.Luigi30° ha scritto:Mio padre è radioamatore e mi ha sempre detto che nessuno può possedere un'apparato radio ricevitore o ricetrasmittente se non ha una licenza di radiofonia, che non è la stessa cosa di un patentino da radioamatore (che bisogna possedere se si intende parlare nelle frequenze radiamatoriali)
Codice: Seleziona tutto
Art. 134 Dlgs259/03 (Codice comunicazioni elettroniche)
4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuita al servizio di radioamatore.
1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono
ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con
domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al
presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di
una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su
documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al
presente allegato.
Difatti la divulgazione resta vietata. Motivo per cui non ci sono streaming online stile LiveATC in italia.Luigi30° ha scritto:Esiste una legge infatti che obbliga i detentori di un'apparato ricevitore che se ascoltano disgraziatamente delle comunicazioni di polizia o di altre frequenze per le quali non è autorizzato deve mantenere l'assoluto silezio su ciò che ascolta.
Non è il caso di mescolare tutto. La rtx portatile richiede un'autorizzazione generale se trasmittente in banda radioamatoriale, altre licenze se trasmette altrove (sarebbe corretto dire "altre licenze per trasmettere altrove", dato che un radioamatore può possedere apparati operanti anche fuori dalle bande radioamatoriali). Il "baracchino" inteso come ricetrasmittente nella banda CB degli 11m, con potenza entro i limiti di legge, antenna non direttiva e regolare licenza annuale del possessore non credo centri molto con questo discorso. Scanner: non sto violando alcunchè. Non c'è nessun riferimento legislativo che vieti espressamente il radioascolto di trasmissioni in chiaro senza divulgarle. Anzi, per far chiarezza c'è anche la sentenza di cui sopra.Luigi30° ha scritto:Ad un controllo di polizia che vi becca con una radio (scanner, portatile, baracchino ecc.) ed il poliziotto conosce la normativa per bene vi può anche arrestare, la radio viene trattata come una pistola in questi casi
si si in effetti è cosi ma da pochi anni è in vigore questa nuova normativa...Per il possesso di un ricevitore non serve nessuna licenza. La vecchia dichiarazione di stazione di radioascolto (valevole soltanto per radiodiffusione-radioamatori-radiodeterminazione) ormai serve "soltanto" (mica poco) ad ottenere un nominativo ufficiale per inviare i rapporti di ascolto (QSL), non è più obbligatoria.
Per il solo ascolto non si tratta "di alcuna intrusione" trattandosi di trasmissioni cosidette circolari all'aria, in chiaro e pertanto tecnicametne ricevibile e fruibile anche non dai diretti destinatari della comunicazione medesima ( sentenze ancora discordanti)Luigi30° ha scritto: le comunicazioni e devono rimanere private e libere da intrusioni esterne non autorizzate..
Luigi sono tre cose molto differenti per le caratteristiche tecniche, bande di frequenza entro le quali lavorano e quanto allo scanner poi è solo rx.Luigi30° ha scritto: Ad un controllo di polizia che vi becca con una radio (scanner, portatile, baracchino ecc.)
- se vi inserite su una frequenza di una torre di controllo e tenete il PTT sempre premuto occupando la banda, il caos più totale...